La Pubblica Amministrazione
Principali novità normative del settore
assicurativo nel 2005
L’Amministrazione Statale dedica molta attenzione al
mercato assicurativo, e la sua attività impatta sulle
Compagnie Assicurative in un duplice modo. Da una parte lo Stato
si rivolge alle imprese di assicurazione in veste di esattore,
richiedendo il versamento dei tributi secondo le normative
fiscali; dall’altra, esso agisce come “soggetto
regolatore” del mercato assicurativo, anche attraverso
l’organo di controllo (ISVAP), che svolge le sue funzioni
sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal
Governo e dal Parlamento. Il ventaglio di norme relative al
settore è ampio, articolato e in continuo
aggiornamento.
Le principali novità in materia fiscale sono state
introdotte nel corso del 2005 dalle seguenti disposizioni:
- D.Lgs. n.38/2005: interventi per il recepimento della normativa IAS;
- D.Lgs. n.247/2005, il cosiddetto “correttivo” al Testo
Unico delle Imposte sui Redditi;
- D.L. n.203/2005, convertito in Legge n.248/2005 e Legge n. 266/2005,
rispettivamente il “Collegato” e la “Finanziaria”
2006.
Nell’ambito di tali provvedimenti, di sostanziale
rilievo per le imprese di assicurazione sono le norme che hanno
modificato il regime delle plusvalenze finanziarie
(“PEX”), la misura della deducibilità fiscale
delle quote di ammortamento del valore di avviamento (da 1/10 a
1/18), il trattamento delle minusvalenze derivanti dalle cessioni
di azioni (se ne prevede l’indeducibilità fino a
concorrenza dell’importo dei correlati dividendi esclusi
dalla formazione del reddito, percepiti nei 36 mesi precedenti),
la percentuale per la determinazione della deducibilità
IRES delle svalutazioni dei crediti (dallo 0,60% allo 0,40%) e la
presunzione dell’indeducibilità IRAP delle
svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi verso
gli assicurati.
Di notevole interesse per il settore assicurativo è
inoltre la riduzione dallo 0,90% allo 0,60% della percentuale di
deduzione annua della variazione della riserva sinistri per la
parte riferibile alla componente di lungo periodo, forfettizzata
nel 50% della riserva stessa. Si evidenziano da ultimo le
modifiche alla determinazione del reddito fondiario degli
immobili non strumentali locati e la conseguente limitazione
nella deducibilità delle spese di manutenzione
ordinaria.
- Circolare ISVAP n. 551/D del 1° marzo, che ha introdotto
molteplici innovazioni nella “Nota informativa” e nella “Scheda
sintetica”, in modo che esse riportino le caratteristiche essenziali
del contratto in termini facilmente percepibili dal potenziale contraente,
al fine di assicurare la trasparenza dei contratti di assicurazione sulla
Vita.
- Provvedimento ISVAP n. 2340 del 21 marzo, che ha emanato
disposizioni in materia di calcolo della solvibilità corretta di
un’impresa di assicurazione e di verifica della solvibilità
della relativa controllante.
- Il 12 maggio è entrata in vigore la Legge Comunitaria
2004 e con essa le nuove regole sulle informazioni privilegiate
e sul market abuse che, modificando la cosiddetta “legge
Draghi”, il D.Lgs. 231/01, il Codice Civile e il Codice di procedura
penale, intendono porre sotto osservazione i soggetti che hanno informazioni
riservate e tali da poter influenzare l’andamento dei titoli (analisti
finanziari, agenzie di rating, giornalisti). Sono stati ampliati i poteri
della CONSOB e sono state elevate le sanzioni amministrative. Il 22 giugno
la CONSOB ha pubblicato tre delibere per adeguare le proprie istruttorie
sanzionatorie ai principi introdotti dalla nuova legge.
- Circolare ISVAP n. 555/D del 17 maggio, recante disposizioni
in materia di assicurazione obbligatoria R.C.Auto. In particolare, è
stata accresciuta la tutela del consumatore nel settore dell’assicurazione
sulla responsabilità civile, in modo da garantire le classi di
merito e un omogeneo trattamento degli utenti.
- Decreto legislativo 19 agosto – Vendita a distanza,
entrato in vigore l’8 ottobre in attuazione della direttiva 2002/65/CE,
relativa alla vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori.
Il decreto si applica a tutti i contratti di assicurazione dei rami Danni
e Vita, ivi compresi i prodotti previdenziali individuali, e disciplina
dettagliatamente la tecnica di comunicazione e vendita a distanza, che
comprende qualunque mezzo possa essere utilizzato per la vendita.
- Il 2 settembre 2005 il Consiglio dei Ministri ha approvato, con decreto
legislativo, il nuovo Codice delle Assicurazioni, che
entra in vigore dal 01/01/2006. Il Codice si compone di 355 articoli e
realizza una semplificazione e un riordino del settore; tra le novità
più importanti si segnalano: l’obbligo del danneggiato non
responsabile di richiedere direttamente il risarcimento alla propria compagnia,
la quale si rivarrà poi sulla compagnia del responsabile del danno
- l’introduzione di nuove regole a favore degli assicurati, quali
trasparenza nelle condizioni del contratto e regole di comportamento a
carico di imprese e intermediari - il risarcimento del trasportato da
parte dell’assicurazione del veicolo - il rimborso del premio in
caso di vendita o furto del veicolo - l’istituzione del Pubblico
Registro unico di tutti gli intermediari assicurativi - l’istituzione
presso l’ISVAP del Centro di informazione italiano, al fine di facilitare
i danneggiati per i sinistri verificatisi in Stati diversi da quello di
residenza.
- In data 16 novembre Bankitalia e ISVAP hanno firmato un primo accordo
di coordinamento in materia di conglomerati finanziari
relativo ai settori bancario e assicurativo. L’accordo, che è
stato trasmesso anche a CONSOB, dà attuazione al Decreto Legislativo
30/5/2005 n. 142 (con il quale è stata recepita la direttiva 2002/87/CE
relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese
di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti a conglomerati
finanziari).
- Decreto Legislativo 5 dicembre n. 252: “Disciplina
delle forme pensionistiche complementari”, la cui entrata in vigore,
peraltro, è stata posticipata al 1° gennaio 2008 (salvo quattro
articoli, tra cui quello riguardante i compiti e i poteri della COVIP,
che sono entrati in vigore il 14 dicembre 2005).
- Provvedimento ISVAP n. 2404 del 22 dicembre, recante
“disposizioni in materia di forme tecniche del Bilancio consolidato
redatto in base ai principi contabili internazionali”, con il quale
sono stabilite le forme tecniche che le imprese devono adottare nella
redazione dei conti consolidati IAS/IFRS al 31/12/2005.
- Circolare ISVAP n. 574/D del 23 dicembre, recante disposizioni
in materia di riassicurazione passiva, al fine di monitorare la politica
riassicurativa delle imprese e verificare l’effettivo trasferimento
del rischio assicurativo e gli effetti sul margine di solvibilità
e sulle attività a copertura delle riserve tecniche.
- Circolare ISVAP n. 577/D del 30 dicembre, recante disposizioni
in materia di sistema dei controlli interni e gestione dei rischi. Con
tale circolare l’ISVAP detta le linee guida alle quali le imprese
dovranno attenersi per realizzare al proprio interno adeguati dispositivi
di controllo e processi di risk management che consentano l’identificazione,
la valutazione ed il controllo dei rischi maggiormente significativi.
Le imprese dovranno adeguarsi alle disposizioni della Circolare entro
il 30/6/2006.
Tra le novità di carattere normativo dei primi mesi del 2006, ricordiamo
la Legge n°102/2006 “Disposizioni urgenti in materia di
conseguenze derivanti da incidenti stradali”, che prevede
nuove regole sulla procedura delle cause di risarcimento dei danni da sinistri
stradali che abbiano causato alla vittima lesioni personali (mortali o meno).
Viene stabilito innanzitutto che il rito processuale da applicare a tali
cause è quello utilizzato per le cause di lavoro, introducendo così
differenze di rilievo rispetto al rito ordinario. Un’altra importante
novità prevede che il giudice, nel caso in cui gli elementi istruttori
presentati dal danneggiato siano tali da determinare gravi elementi di responsabilità
a carico del convenuto, possa ordinare al medesimo e al suo assicuratore
di versare immediatamente alla vittima una provvisionale di importo variabile
tra il 30 ed il 50% della presumibile entità del risarcimento che
sarà liquidato in sentenza.